Denominazione, sede, scopo, durata.
Art. 1 - È costituita nel rispetto del codice civile e della Legge 383/2000 un'associazione di promozione sociale denominata: "GNU/Linux User Group Perugia".
Art. 2 - L'associazione ha sede in Corciano (Perugia), località San Mariano, alla Via Colomba Antonietti n. 15. Non costituirà modifica dell'atto costitutivo e dello statuto procedere al cambiamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune fissato per la sede della associazione. Il Consiglio Direttivo potrà istituire e sopprimere sedi e centri operativi secondari e potrà decidere di spostare la sede dell'associazione all'interno della provincia di Perugia.
Art. 3 - L'associazione, apartitica, non ha scopo di lucro e ha finalità di promozione sociale. Essa si propone di promuovere manifestazioni culturali e scientifiche per la divulgazione della cultura informatica. Gli strumenti tecnologici, e in particolare informatici e telematici, di cui Internet è l'esempio più evidente, stanno rapidamente sostituendo le forme tradizionali di comunicazione e di scambio di idee fra le persone, occupando sempre più il ruolo che un tempo era rappresentato dalla carta, dalla penna e più di recente dai mezzi di comunicazione di massa. Le garanzie di equità e libertà in questo campo non sono più un fatto accademico o per addetti ai lavori, ma stanno assumendo una portata planetaria dalla quale dipenderanno sempre più anche libertà, democrazia, civiltà e benessere economico. Il software libero [definito come quel software che viene distribuito sotto una licenza che ne permette:
- l'uso senza limitazioni;
- lo studio e l'adattamento alle proprie necessità
- la redistribuzione;
- il miglioramento e la pubblicazione delle versioni migliorate
] si adatta perfettamente agli ideali di equità e libertà. Pertanto, l'associazione in particolare si prefigge di:
- favorire la diffusione del sistema operativo libero "GNU/Linux" e di tutto il software libero, in particolare nel mondo della scuola, negli enti pubblici, nell'industria ed in ogni altro settore in cui esso sia applicabile;
- favorire la libera circolazione delle idee e della conoscenza in campo informatico, utilizzando ogni mezzo di comunicazione, anche di massa;
- promuovere lo studio e il libero utilizzo delle idee e degli algoritmi che sottendono al funzionamento dei sistemi informatici;
- promuovere la diffusione di formati e standard di documenti aperti;
- promuovere l'applicazione del metodo sperimentale nello studio dei sistemi informatici;
- sviluppare studi e ricerche nel settore dell'informatica, conferendo anche borse di studio;
- organizzare convegni, manifestazioni e corsi di formazione, a livello locale, nazionale e internazionale;
- realizzare e pubblicare materiale editoriale e software di qualunque natura, anche multimediale, e in qualunque modo, anche per via telematica;
- collaborare con, o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, organismo, associazione o movimento per il raggiungimento degli scopi sociali.
Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona. Per il raggiungimento dei propri scopi l'associazione potrà istituire commissioni di lavoro ed organizzare, occasionalmente e nei limiti consentiti dalla legge, raccolte pubbliche di fondi in concomitanza di celebrazioni, eventi o ricorrenze. Gli associati potranno, su loro richiesta scritta, approvata dal Consiglio Direttivo, utilizzare i mezzi informatici dell'associazione per svolgere attività finalizzate al conseguimento degli scopi associativi. I termini di copyright del materiale prodotto dovranno essere in linea con gli obiettivi dell'Associazione, ovvero dovranno prevedere la libera ridistribuzione di detto materiale, nel rispetto dei diritti di paternità spettanti agli autori originali.
Art. 4 - La durata dell'associazione è fissata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata o anche anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci.
Patrimonio.
Art. 5 - Il patrimonio dell'associazione è costituito:
- dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
- da donazioni, legati e lasciti;
Art. 6 - I proventi con i quali provvedere all'attività e alla vita dell'associazione sono costituiti:
- dalle quote associative e dai contributi degli aderenti;
- dai redditi dei beni patrimoniali;
- dalle erogazioni, finanziamenti e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri;
- da finanziamenti e contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di Istituzioni o di Enti pubblici, nazionali o esteri;
- da entrate derivanti da convenzioni o sponsorizzazioni;
- da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali od occasionali;
- da eventuali raccolte pubbliche di fondi compiute nel rispetto delle norme vigenti.
Associati.
Art. 7 - Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini, le donne e le persone giuridiche che accettano gli articoli dello Statuto e del Regolamento interno, che condividano gli scopi dell'associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento. I membri dell'associazione si suddividono nelle seguenti categorie: coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione ed il presente Statuto (fondatori), quelli che ne fanno richiesta (ordinari e straordinari) e persone chiamate a farne parte per meriti o per servizi resi (onorari).
La qualità di associato deve risultare da apposito Registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo. Il numero dei soci è illimitato.
La partecipazione all'associazione non può essere temporanea.
La qualità di associato non è trasmissibile.
Art. 8 - I soci ordinari e sostenitori devono presentare domanda d'ammissione al Consiglio Direttivo, contenente l'esplicita indicazione dell'indirizzo e-mail e del domicilio in cui devono essere loro inviate le comunicazioni e dichiarazione di piena conoscenza e accettazione delle norme statutarie e degli obblighi che discendono dalla qualità di associato; tale domanda dovrà essere accompagnata dal versamento di una quota di iscrizione, il cui importo sarà stabilito nel Regolamento interno, per la copertura delle spese di istruzione della pratica. Tale quota non sarà restituibile, neppure in caso di mancata ratifica. L'ammissione ha effetto dalla data della deliberazione di ratifica del Consiglio Direttivo. Possono essere ammessi, quali soci ordinari, anche i minori debitamente autorizzati. Tuttavia non avranno diritto di voto né potranno essere eletti alle cariche sociali. Possono iscriversi all'associazione anche persone giuridiche (società o enti), ma solo in qualità di soci sostenitori, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata. Ciascun associato, purché maggiorenne, può esprimere un solo voto e non può essere portatore di più di tre deleghe.
Art. 9- Sono associati onorari le persone fisiche che rendano un particolare servizio all'associazione e che siano proposti per tale qualifica da almeno un quarto degli associati o da un membro del Consiglio Direttivo; l'ammissione come socio onorario viene ratificata dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.
Diritti e doveri degli associati. Durate e revoca.
Art. 10 - Gli associati fondatori, ordinari e sostenitori hanno parità di diritti e doveri; in particolare hanno il diritto:
- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa) e di votare direttamente o per delega per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e del Regolamento e per la nomina degli organi sociali dell'associazione;
- di conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi statutari;
- di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell''associazione;
- di accedere a documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.
Gli associati sono inoltre obbligati:
- a osservare le norme del presente Statuto e del Regolamento interno, nonché le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento verso gli altri aderenti e all'esterno dell'associazione animato da spirito di solidarietà e attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale;
- a svolgere la propria attività nell'associazione in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.
Art. 11 - Gli associati onorari hanno diritto di partecipare alle attività promosse dall'associazione, usufruire di tutti i servizi, conoscere i programmi stabiliti dall'assemblea e dal Consiglio Direttivo, accedere a documenti, ma non hanno diritto di voto, né sono tenuti ad obblighi particolari né al versamento della quota sociale.
Art. 12 - Le prestazioni fornite dai soci sono generalmente a titolo gratuito, salvo che non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito o per cui ricevere un rimborso spese per delibera del Consiglio Direttivo.
Art. 13 - Gli associati fondatori, ordinari e sostenitori sono tenuti al pagamento della quota associativa, che potrà essere diversa per ciascuna categoria di associato, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.
Art. 14 La qualità di associato si perde per morte, per recesso, o per esclusione deliberata dal Consiglio medesimo nei seguenti casi:
- negligenza nell'esecuzione delle funzioni affidate o mancato pagamento, anche parziale, delle quote associative per due anni consecutivi;
- violazione delle norme statutarie;
- condotta pregiudizievole per l'immagine dell'associazione o che ostacoli il perseguimento degli scopi della stessa.
Dell'apertura di qualsiasi procedimento di esclusione deve essere immediatamente data comunicazione scritta all'interessato. L'associato che sia stato escluso dall'associazione può chiedere di esservi riammesso soltanto quando siano cessate le cause che abbiano determinato l'esclusione.
Organi dell'associazione.
Art. 15 - Sono organi dell'associazione:
- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei Probiviri
Assemblea degli associati.
Art. 16 - L'assemblea è composta da tutti gli associati e rappresenta l'universalità egli stessi; le sue deliberazioni, prese in conformità della legge, del presente Statuto e del Regolamento interno, vincolano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti.
Art. 17 - L'Assemblea degli associati deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo, del programma dell'attività per il nuovo anno e, quando occorra, per la nomina degli organi sociali. L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità ovvero ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati.
Art. 18 - Le assemblee sono convocate con comunicazione scritta contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, comunicato ad ogni associato almeno quindici giorni prima della data fissata. L'assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale. L'avviso di convocazione può altresì fissare la data della seconda convocazione. Per quanto concerne le maggioranze costitutive e deliberative dell'assemblea, si applica l'articolo 21, commi 1 e 3, del Codice Civile.
Art. 19 - L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dalla persona eletta dall'assemblea medesima. L'assemblea elegge anche un segretario che assiste il Presidente. Delle riunioni assembleari si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario.
Il Presidente, il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Probiviri.
Art. 20 - L'associazione è retta ed amministrata dal Consiglio Direttivo, che è coadiuvato dal Collegio dei Probiviri. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da almeno altri quattro membri in numero pari; l'assemblea elegge il Presidente e gli altri membri del Consiglio tra gli associati fondatori o tra gli ordinari iscritti da almeno due anni. Essi durano in carica per tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo designa al proprio interno il Vicepresidente e tre tesorieri/segretari.
Art. 21 - Qualora, per qualsiasi causa, vengano a mancare il Presidente o uno o più consiglieri, i rimanenti ne prendono temporaneamente le funzioni sino alla prima assemblea utile in cui si procederà a nuove elezioni. Qualora venga a mancare, per dimissioni, la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo viene considerato dimissionario e resta in carica sino a elezione del nuovo che deve avvenire entro sessanta giorni.
Art. 22 - Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, comunicato a ogni consigliere almeno sette giorni prima della data fissata. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. A richiesta del Presidente, i consiglieri dissenzienti devono motivare le proprie ragioni. Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario della riunione.
Art. 23 - I consiglieri sono obbligati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo. Qualora un consigliere non dovesse partecipare a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo, sarà considerato dimissionario.
Art. 24 - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, compresi fra gli altri quelli di:
- assicurare il conseguimento degli scopi dell'associazione;
- convocare l'assemblea;
- deliberare sull'ammissione di nuovi associati e adottare i provvedimenti di esclusione;
- redigere i bilanci preventivo e consuntivo;
- emanare regolamenti e norme per l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione; in particolare, redigere e modificare il Regolamento interno;
- acquistare e alienare beni mobili e immobili, accettare eredità e legati, assumere obbligazioni anche cambiarie e stipulare mutui anche ipotecari, fare qualsiasi operazione presso il Debito Pubblico e la Cassa Depositi e Prestiti, le banche e ogni ufficio pubblico e privato, stipulare e utilizzare aperture di credito e finanziamenti di ogni tipo, concedere ipoteche e consentire surroghe, postergazioni, cancellazioni e restrizioni nonché rinunciare alle stesse, promuovere azioni giudiziarie di ogni tipo e in ogni grado, fare compromessi e transigere, nominare arbitri, anche amichevoli compositori, procuratori speciali, consulenti e periti, stabilendo il corrispettivo delle relative prestazioni;
- determinare l'impiego dei mezzi finanziari e risorse dell'associazione;
- stabilire l'ammontare delle quote associative per i singoli esercizi;
- deliberare su qualsiasi questione che non sia dalla legge o dal presente Statuto espressamente rimessa alla competenza dell'assemblea.
Art. 25 - Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, presiede l'assemblea, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle deliberazioni e, inoltre, assolve normalmente le funzioni di coordinatore dei lavori dell'associazione.
Art. 26 - Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso di forzato impedimento o dimissioni.
Art. 27 - I tesorieri/segretari hanno il compito di:
- effettuare la gestione contabile dell'associazione;
- redigere la relazione sui bilanci preventivo e consuntivo da presentare all'assemblea;
- avere firma congiunta sui conti correnti;
- redigere il registro degli associati.
Art. 28 - Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra gli associati fondatori o tra gli ordinari iscritti da almeno due anni. Esso ha funzioni di amichevole compositore nelle vertenze che potessero insorgere tra l'associazione e i soci, organo di appello contro le delibere di esclusione, nonché di controllo sulla gestione amministrativa e contabile dell'associazione. I Probiviri possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo. La carica, rinnovabile, dura tre anni ed è incompatibile con quella di Consigliere.
Art. 29 - Le cariche sociali (Presidente, consiglieri e probiviri) sono gratuite, salvi eventuali rimborsi per le spese sostenute.
Bilancio ed utili.
Art. 30 - L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla redazione del bilancio da presentare per l'approvazione, unitamente al programma dell'attività per il nuovo esercizio ed al preventivo delle spese, all'assemblea da convocarsi entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Bilanci e programma verranno depositati presso la sede dell'associazione a disposizione degli associati che intendessero consultarli a partire dalla data dell'avviso di convocazione dell'assemblea. Un estratto del verbale dell'assemblea, delle delibere, del bilancio e dei rendiconti deve essere comunicato ai soci tramite pubblicazione nei siti web dell'associazione oppure tramite e-mail.
Art. 31 - È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili od avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.
Scioglimento.
Art. 32 - L'associazione si scioglie, oltre che per le cause previste dalla legge, nel caso in cui il numero degli associati si riduca a meno di tre. In caso di scioglimento dell'associazione, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge. Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'assemblea, ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo potrà chiedere all'autorità competente la nomina del liquidatore o dei liquidatori. Quanto residuerà una volta esaurita la liquidazione, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità scelti dai liquidatori in base alle indicazioni fornite dall'assemblea.
Comunicazioni.
Art. 33 - In ragione della natura marcatamente telematica dell'associazione, che richiede l'uso prevalente di efficaci mezzi di comunicazione a distanza, ed allo scopo di favorire l'operatività interna, ai fini del presente statuto, e salvo ove diversamente specificato, per "comunicazione scritta" si intende lettera raccomandata, fax, messaggio di posta elettronica o altro mezzo che comunque consenta l'identificazione certa del mittente e la conoscibilità del contenuto da parte del destinatario e che tale risulti definito nel regolamento interno.
Disposizione finale.
Art. 34 - Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia di associazioni.